(Pubblicata   nel   supplemento  straordinario  n.  3  al  Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'art.  1-quater,  comma 1, seconda interlinea, della legge
regionale 28 agosto 2000, n. 14, all'ultimo rigo sopprimere le parole
"e comunque nella misura massima del 70 per cento".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 15 marzo 2002
                           CHIARAVALLOTTI